Nel Modello 231 le regole per la nomina del difensore è quanto emerge dalla Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 13003 Anno 2024

Il Modello Organizzativo deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi, sottolinea l’avvocato Marco Pauletti.
L’assunto emerge dalla sentenza n. 13003 del 28 marzo 2024, della II sez. penale della Corte di Cassazione, che non si è limitata a seguire il suo orientamento consolidato in materia, ma ha affermato un importante principio.
La Suprema Corte esordiva ricordando che l’art. 39 d.lgs. 231/2001 prevede che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi non sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”. Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Cassazione sottolineava che l’impugnazione era stata proposta da difensori nominati dagli indagati e, dunque, incompatibili.
Come noto, per giurisprudenza consolidata (su tutte, SS.UU. Gabrielloni 33041/2015) il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza.
Interessante è il passaggio in cui i giudici di legittimità affermano che, il modello organizzativo dell’ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato che tuteli i suoi interessi.
Non avendo provveduto le società a prevedere meccanismi tali da ovviare alla incompatibilità dei soci, tutte le censure sollevate devono ritenersi infondate, soprattutto perché il ricorso è stato proposto da difensori nominati dai soci indagati nello stesso procedimento promosso a carico delle società.